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Acquistare edifici “sani” sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico è sempre più importante sia da un punto di vista economico che sociale. Il nostro servizio consente di verificare, durante le fasi preliminari di contrattazione o in prossimità dell’acquisto della vostra casa, se tutta la documentazione che deve essere consegnata dal venditore sia idonea o meno. Tale documentazione infatti deve indicare alcuni aspetti specifici sull’agibilità, la sicurezza degli impianti e la certificazione energetica, al fine di una più completa valutazione dell’immobile e, quindi, di un’adeguata tutela per l’acquirente.
Tale verifica, demandata dal legislatore al privato cittadino, risulta di difficile attuazione in quanto le conoscenze tecniche necessarie sono molto specifiche; per tale motivo il nostro servizio vi garantirà un idoneo esame della documentazione tramite un’attenta valutazione da parte di tecnici specializzati operanti da anni nel settore edile.

APE: L’Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Con la nuova normativa, è necessario allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di affitto il nuovo attestato. Il mancato adempimento di questo obbligo può portare alla nullità dei contratti stessi o a sanzioni pesanti.

Polizza decennale postuma dell’immobile, nel caso di acquisto di un’unità immobiliare facente parte di un nuovo fabbricato edificato da un’impresa edile. Il costruttore è infatti tenuto alla stipula di una polizza di durata decennale a beneficio dell’acquirente o dell’assegnatario dell’immobile da lui costruito, per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi. Tale obbligo è sancito dalla legge (art. 4 d. lgs. 122/05, Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire). La prescrizione normativa trae a sua volta origine dall’articolo 1669 del codice civile, dove è stabilita la responsabilità del costruttore nei confronti dell’acquirente, per vizi costruttivi manifestatisi entro 10 anni dall’ultimazione dell’opera. Lo scopo della norma è quello di tutelare, quindi, tanto il costruttore da eventuali situazioni dannosi che potrebbero verificarsi, quanto l’acquirente per le somme spese.

Il certificato di agibilità: tale documento attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.

Poiché esso attesta anche le condizioni di sicurezza del fabbricato, il suo rilascio è subordinato alla presentazione al Comune:
• del certificato di collaudo statico;
• del certificato di conformità alle norme antisismiche delle opere eseguite (ovviamente per i soli edifici siti in zone dichiarate sismiche);
della dichiarazione di conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche;
• delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati. Queste dichiarazioni di conformità rappresentano per i fabbricati di nuova costruzione la condizione indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, l’atto è sostituito – per i soli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 – da una dichiarazione di rispondenza;
• dell’accatastamento del bene.

 
Ecco solo alcuni dei documenti necessari, che andrebbero controllati dal compratore, nel caso di acquisto di un immobile. Avere una mano in tale dedalo normativo risulta oggi indispensabile e con tale servizio anche economico.
Se mancano dei documenti e ci sarà la necessità di reperirli, non vi preoccupate, troveremo insieme la soluzione!

Con la cifra indicata potrete avere:

una lista necessaria per il reperimento della
documentazione;

un sopralluogo sul posto effettuato da un ingegnere professionista operante nel campo edile;

un controllo di tutta la documentazione cartacea ed un riscontro visivo sul posto;

la redazione di un verbale finale di ispezione in cui saranno riportate le risultanze del controllo.

 

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