Tale verifica, demandata dal legislatore al privato cittadino, risulta di difficile attuazione in quanto le conoscenze tecniche necessarie sono molto specifiche; per tale motivo il nostro servizio vi garantirà un idoneo esame della documentazione tramite un’attenta valutazione da parte di tecnici specializzati operanti da anni nel settore edile.
Il certificato di agibilità: tale documento attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.
Poiché esso attesta anche le condizioni di sicurezza del fabbricato, il suo rilascio è subordinato alla presentazione al Comune:
• del certificato di collaudo statico;
• del certificato di conformità alle norme antisismiche delle opere eseguite (ovviamente per i soli edifici siti in zone dichiarate sismiche);
della dichiarazione di conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche;
• delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati. Queste dichiarazioni di conformità rappresentano per i fabbricati di nuova costruzione la condizione indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, l’atto è sostituito – per i soli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 – da una dichiarazione di rispondenza;
• dell’accatastamento del bene.
Se mancano dei documenti e ci sarà la necessità di reperirli, non vi preoccupate, troveremo insieme la soluzione!
Con la cifra indicata potrete avere:
una lista necessaria per il reperimento della
documentazione;
un sopralluogo sul posto effettuato da un ingegnere professionista operante nel campo edile;
un controllo di tutta la documentazione cartacea ed un riscontro visivo sul posto;
la redazione di un verbale finale di ispezione in cui saranno riportate le risultanze del controllo.